mercoledì 1 febbraio 2012

Il naufragio della Concordia ed i doveri del Comandante

Ormai quotidianamente siamo aggiornati sui risvolti della sciagura e sull'andamento del processo al comandante Schettino. Sarà la magistratura a stabilire le responsabilità dei vari attori di questa tragedia, ma alcune considerazioni e parallelismi nascono spontanei.
Riportiamo, per cominciare, alcuni articoli del Codice della Navigazione (DL 153 del 26/05/2004)

Art. 274 - Responsabilità dell’armatore

L’armatore è responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Tuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Art. 297 - Doveri del comandante prima della partenza

Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.
Art. 298 - Comando della nave in navigazione

Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all’entrata e all’uscita dei porti, dei canali, dei Fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.
Art. 303 - Abbandono della nave in pericolo

Il comandante non può ordinare l’abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell’equipaggio.
Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.
Art. 313 - Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio

In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l’errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.

Dalle informazioni che circolano, sembra appurato l'errore di manovra e la successiva perdita di controllo da parte del comandante, il quale aggrava la sua posizione abbandonando la nave prima che siano stati messi in salvo tutti i passeggeri e membri dell'equpaggio.
Fermo restando che il verdetto finale sarà emesso dalla magistratura, non è possibile esimersi dal notare come il comandante, che è la massima autorità a bordo, non sia stato in grado di assumere a pieno le proprie responsabilità nel momento dell'emergenza, privilegiando le innumerevoli telefonate con i manager della compagnia armatrice.
Il tempo trascorso a telefono senza che le operazioni di evacuazione fossero almeno predisposte si è rivelato fatale e causa delle vittime del disastro. E' vero infatti che sono state tratte in salvo più di 4000 persone, ma probabilmente si sarebbero potuti salvare tutti, se solo non si fosse  lasciato trascorrere del tempo inutilmente, lasciando passeggeri e membri dell'equipaggio in balia di se stessi.
Il mare non perdone e l'incapacità decisionale emerge in tutta la sua tragicità. Incapacità che quotidianamente si riscontra in diversi tessuti sociali, ove però le conseguenze sono subdole e non così evidenti, seppur gravi.
L'uomo, soprattutto quando si trova in posizioni di comando, deve essere responsabile delle proprie azioni e deve avere la lucidità sufficiente a gestire tutte le situazioni di emergenza, anche le più critiche. In mancanza di queste doti, che emergevano naturali in uomini e marinai del passato, è meglio dedicarsi ad altro. Si eviterà di fare danni irreparabili.
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