sabato 4 agosto 2012

Diario di bordo

Purtroppo i quotidiani impegni non mi permettono di aggiornare questo blog come vorrei. Allora, ora che ho un pò di tempo a disposizione, pubblico un diario di bordo, che aggiornerò di tanto in tanto. Buon divertimento.

Dopo le fatiche dell'inverno, finalmente viene l'estate e ci si prepara alla crociera. La barca è pronta in cantiere, varata e pulita. Ma le previsioni meteo danno tre giorni di maestrale. Ne approfittiamo per fare cambusa e gli ultimi ritocchi.
Le previsioni si rivelano esatte al minuto. Il vento cala e al terzo giorno molliamo gli ormeggi e facciamo rotta a nord-ovest. Prima sosta tecnica a Riva di Traiano, dove riempiamo serbatoi e taniche di rispetto.
All'arrivo le docce sono sempre accoglienti. Quando si va per mare ci si accorge che le gioie quotidiane sono racchiuse nelle cose che, in città, sembrano le più banali.
Si riparte il giorrno dopo, vento da ovest e rotta nord-ovest. Ci aiuta. Dopo circa cinque ore siamo a Cala Galera. Le barche incontrate lungo la via sono pochissime e quasi esclusivamente a vela. Un panorama decisamente diverso rispetto agli anni passati, che rispecchia in pieno il difficile momento economico che il nostro paese sta vivendo.
Nei porti non si fatica a trovar posto e il popolo dei naviganti “normali” trova finalmente la disponibilità e la cortesia che si conviene.
Terza giornata di viaggio, stessa rotta, vento sud-ovest. Perfetto. Questa volta ci spinge e ci fa guadagnare circa mezzo nodo di velocità.
Arrivo a Punta Ala nel tardo pomeriggio. Il posto è stupendo e l'accoglienza degna della migliore marineria. Se questi sono i risultati della crisi, dove le persone normali riescono a ricevere un trattamento normale, la dove erano bistrattate a vantaggio dell'arroganza di chi sfoggiava soldi facili non dichiarati, tutto sommato non ci si può lamentare. Lo interpreto come un segnale positivo di ripresa. Quarto giorno: sosta. Ne approfittiamo per riposarci, perlustrando l'approdo che abbiamo scelto come base. Decisamente tra i più belli e ben organizzati tra tutti quelli che abbiamo girato in 12 anni di navigazioni nel Mediterraneo.

Primo aggiornamento.
Dopo un week end di riposo, gelati e bagnetti nella spiaggetta vicino al porto, si va in caletta con amici. In una ventina di minuti siamo sul posto e diamo fondo all'ancora.
L'acqua è fresca e limpida. Ci sono molti pesci e non ci sono meduse. Situazione magnifica per un bel bagno. ..... e via con tuffi, capriole, snorkeling, ecc...
Verso l'una si sale a bordo, doccetta di acqua dolce e giù in cucina. Il menù prevede pennette al pesto, che sono buone di per se, ma in mare lo sono ancor di più.
Nel pomeriggio fa capolino il maestrale, che alza un pò d'onda. Si decide di rientrare e, lungo la via, ci divertiamo a cavalcare le onde che, con quindici, diciotto nodi di vento si presentano ben formate e spumeggianti.
In una mezz'ora siamo all'ormeggio. Con vento al traverso e senza elica di prua il mio fidato marinaio  (mia moglie) porta a prua la cima del corpo morto a velocità degna delle olimpiadi. Siamo fermi, divertiti da una magnifica giornata trascorsa all'aperto in buona compagnia e già ci prepariamo alla prossima uscita.

Secondo aggiornamento.
Il Maestrale va a multipli di tre giorni e dopo i primi tre ha deciso di cotinuare. Il mare però si mantiene tra 3 e 4 e per un'uscita a vela è l'ideale.
Convinto l'equipaggio e mollati gli ormeggi facciamo rotta verso l'Elba per poi virare verso lo  scoglio dello Sparviero, che usiamo come boa, e puntare a nord verso Cala Violina.
Con il solo fiocco interamente svolto si fila a 4 nodi con punte di 5 sotto raffica. Nelle andature di bolina si deve lavorare di timone per vincere l'effetto puggiero dell'armo.
Nel pomeriggio si rientra. L'ormeggio con vento a traverso, che vuole abbattere la prua a tutti i costi, presenta le sue difficoltà, ma dopo qualche manovra ed il prezioso aiuto dell'equipaggio siamo saldamente ormeggiati.
Il giorno dopo il vento rinforza e l'onda sale. Decidiamo di concederci un giorno di relax con i nostri amici e, dopo qualche visita ai luoghi di attrazione (non pochi)) della zona ed un pò di sano shopping, finiamo la giornata a bagno nel Calidario di Venturina. Niente male come atmosfera.

Oggi in porto è entrato un CBS Harmony che, tentando l'ormeggio, ha abbattuto la prua sotto vento al traverso ed ha quasi demolito un povero Sun Odissey che aveva la sfortuna di essere ormeggiato alla sua sinistra. Per fortuna i due proprietari si sono scambiati le generalità e gli estremi dell'assicurazione in modo assolutamente civile.
Il segreto di un buon ormeggio con vento al traverso, in assenza di elica di prua, risiede nella velocità di manovra e, sopratutto, nella velocità di recupero e fissaggio della cima del corpo morto a prua, che devono essere tanto maggiori quanto maggiore è l'intensità del vento. Per questo è necessaria la collaborazione dell'equipaggio, che deve lavorare in assoluta sintonia e coordinamento con il Comandante.

Terzo aggiornamento.
E' sera, le 9,20; calma piatta. Siamo a passeggio sul molo quando sentiamo un lieve sciabordio d'onda che tende ad aumentare. Qualche minuto dopo si scatena un vento furioso di Grecale che in un attimo alza onda che entra dritta dall'imboccatura del porto.
Vado in banchina a controllare l'ormeggio. Tutto bene, ma è meglio rinforzare la cima di sopravento. Chiudo il tendalino e ritiro la scaletta, che è violentemente agitata dal vento.
Controllo l'intensità con gli strumenti di bordo: 25-28 nodi. Non è un dramma, ma a pelo d'acqua l'intensità sembra maggiore. Intanto in porto si è formata onda da 30 a 50 cm.
Controllo l'evoluzione del tempo e rimango in pozzetto fino alle 2,00. L'ormeggio è saldo e la barca ha assunto un dondolio ritmico .... posso andare a dormire.
La notte è stellata e la visibilità eccellente. Sembra di essere in rada.

Quarto aggiornamento.
Venticello da sud- sud-ovest e mare calmo. Decidiamo di uscire con gli amici e fare rada a Cala Violina.
Undici persone: sei adulti e cinque bambini; una barca a vela ed un motoscafo. Si parte.
Ancoraggio a ridosso del crinale sud della cala e subito un bel tuffo. L'acqua è limpida e di un verde smeraldo. Ogni tanto ci fa visita qualche medusa di passaggio, ma non disturba la nostra baldoria.
Ora di pranzo, ci si riunisce nel pozzetto. I bambini saltano e scorrazzano fino a quando non scende un silenzio anomalo .... sono di fronte alla pasta, con la bocca impegnata.
Dopo pranzo, quattro chiacchiere ed arriva l'ora di salpare l'ancora. In certe situazioni si vorrebbe fermare il tempo, ma purtroppo non è ancora possibile (ci stiamo lavorando). Rotta sud e in venti minuti circa siamo in porto.
Ormeggiati, laviamo la barca e ci godiamo il tramonto.

Quinto aggiornamento.
Inizia la terza settimana, quella del rientro.
L'atmosfera non è gioiosa come all'andata, ma è pur sempre vancanza. Anche il tempo è triste ed il bollettino dà isolati piovaschi e colpi di vento con mare mosso su tutto il Tirreno centro settentrionale. Diamo un'occhiata all'orizzonte, lungo la nostra rotta e sembra libera. I cumuli nembi sono concentrati sotto costa e nell'entroterra. Prepariamo la barca, serriamo i boccaporti, mettiamo in sicurezza tutti gli oggetti che possono "volare" via e partiamo.
Doppianto lo Scoglio dello Sparviero facciamo rotta 150° ed il mare ci accoglie con un'onda lunga, residuo della libecciata del giorno precedente, con altezza variabile tra 1 e 2 metri. Tutto sommato il dondolio è ritmico e piacevole. Il vento è dritto di prua, intorno ai 10 nodi. Va avanti così fino al promontorio dell'Argentario, dove il mare si alza fino a 3 metri a causa del rimbalzo delle onde lungo la scogliera.
Doppiato il promontorio l'onda è al giardinetto e ci fà rollare un pò, ma in compenso non troviamo il solito traffico di motoristi ad accoglierci, che ci avrebbe fatto ballare anche di più.
Siamo all'ormeggio a Cala Galera dopo sette ore di mare. Un'ora in più rispetto a condizioni di corrente e vento favorevoli, ma in compenso non abbiamno avuto alcun piovasco lungo la nostra rotta. La barca è piena di salsedine, lasciata dagli spruzzi delle onde infrante contro la carena. Una bella lavata e poi la mitica doccia serale.
Al ritorno dalla doccia il mio equipaggio mi fa trovare in tavola una carbonara degna del miglior ristorante romano. Grazie! Siete il miglior equipaggio che un comandate possa desiderare.
La notte è fresca e serena e ce ne andiamo a dormire soddisfatti.

Sesto aggiornamento.
In attesa del tempo propizio facciamo sosta a Cala Galera, dove conosciamo Domenico, il pirata di Porto Ercole, che ci descrive nei dettagli la festa dei pirati. Alla prossima edizione parteciperemo sicuramente anche noi. Per gli interessati, fate una visita al sito www.portoercole.org , dove troverete tutti i dettagli ed un bellissimo video.
La sera facciamo sosta al Terraferma, allietati dalla musica del Mezzo Kilometro. Alle 11.00 tutti in pista scatenati.
Il giorno dopo preparo la barca per la partenza ed incontro in banchina una persona a me molto cara, che non vedevo da anni. E' stato un vero piacere.
Barca pronta. Saluto alla torre e via. Facciamo rotta sud-ovest e finalmente abbiamo vento e corrente favorevoli. La randa prende perfettamente e, aiutata da un filo di motore, ci fa volare a 6 nodi di media, con punte a 7-7,5 nodi. L'onda è al giardinetto e ci sospinge con un dolce rollio.
In prossimità di Civitavecchia il vento cala e l'onda cresce fino a circa 1 metro, per effetto della riduzione della profondità. Balliamo un pò, ma ormai siamo quasi arrivati. Alle 17,30 siamo saldamente ormeggiati ed ancora una volta mi compimento con l'equipaggio per l'ottima manovra, eseguita velocemente ed in perfetto coordinamento.
Lavaggio barca, sistemazione cime, mitica doccia ed a tavola. La "nostroma" ha preparato riso alla zucca, cotolette di pollo e patate saltate in padella. Una bella birra ed alle 11.30 fuochi d'artificio a Civitavecchia, perfettamente visibili dal pozzetto. Una bellissima sorpresa per la preparazione all'ultima tappa del viaggio.

Ultimo aggiornamento.
Sosta tecnica a Riva di Traiano. Si lava e smonta il tender e si fa girare il suo motore con acqua dolce per una decina di minuti. Poi si stiva tutto in gavone. Pulizia ottoni, pieno di acqua e gasolio e pronti per la tappa di ritorno. Gli armadietti sono già vuoti. Tutto è pronto per lo sbarco.
Il giorno seguente si tolgono gli ormeggi e si salpa verso Roma. Il meteo da buono nel Tirreno Centrale Est, con vento di Maestrale a 10-15 nodi. Ancora una volta ideale per spingerci dolcemente verso la meta.
La barca  fila a meraviglia, tanto da guadagnare una mezz'ora sul tempo di percorrenza medio.
All'arrivo siamo accolti da un lieve rinforzo di vento ed onda che penetra in profondità lungo il Tevere. Facciamo attenzione alla barra di sabbia. Il fondale scende a tratti sotto i 2.5  metri e l'ecoscandaglio  suona l'allareme di bassa profondità, ma dopo pochi minuti siamo dentro senza problemi. Ci dirigiamo all'rmeggio dal mitico Mauro, dove siamo accolti con un gran sorriso e tanta cortesia. Gli ormeggiatori "imbrigliano" la barca a prova di tempesta. Non ci resta che sbarcare tutto e sistemare il nostro guscio per la sosta invernale.
Qualche ritocco il giorno dopo e, aimè, pronti per tornare alla solita vita "civile".

Quest'anno ho voluto condividere con voi le nostre piccole avventure e spero che vi sia piaciuto leggerle.
Buon Vento!

sabato 28 aprile 2012

Modalità di pagamento della tassa sulle imbarcazioni

Finalmente l'Agenzia delle entrate ha pubblicato le modalità di pagamento della tassa sulle imbarcazioni. Di seguito il link al comunicato, dove potete trovare tutte le informazioni necessarie. Buon vento Clicca qui per accedere al testo dell'Agenzia delle Entrate

giovedì 1 marzo 2012

Tassa sulla barca: aggiornamenti di marzo

Radicali modifiche della "tassa barca" che andrà in vigore dal 1° maggio, con grandi cambiamenti a favore dei diportisti e degli operatori della nautica. Ecco i punti principali: la tassa diventa sul possesso e non più sullo stazionamento - i costi della tassa si riducono anche del 50% - le barche nuove per il primo anno non pagano la tassa - la tassa diventa annuale - le barche a noleggio sono esentate dalla tassa - resta lo sconto per la vetustà - le barche a vela pagano il 50% della tassa.
 I PUNTI CHIAVE DELLE MODIFICHE
 1. COSTI DIMEZZATI. C'è un notevole abbattimento dei costi della tassa (anche più del 50%), che diventa annua e non più giornaliera.
2. BARCA NUOVA NON PAGA. La tassa non si paga il primo anno dall'immatricolazione.
3. NOLEGGIO NO TASSA. Le barche di proprietà di società di noleggio sono esentate dalla "tassa barca".
4. BARCHE A VELA MENO 50%. Rimangono gli sconti del 50% sulle tariffie per le barche a vela.
5. SE E' VECCHIA PAGA MENO. Rimangono gli sconti per vetustà (sconto del 15% da 5 a 10 anni; del 30% da 10 a 15 anni - del 45% da 15 anni in su)
6. Pagano la tassa le barche intestate a cittadini italiani residenti e società italiane, è esentato l'armatore straniero o non residente in Italia e le società estere, a meno che la proprietà sia riconducibile a cittadino italiano.
 7.  Quando la barca è in rimessaggio adesso paga ovviamente la tassa, visto che diventa annuale.


 Ecco le parti rilevanti del testo dell'emendamento approvato in Commissione a cura degli onorevoli Grillo, Cutrufo, Armato, Pinotti, Marco Filippi, Musso. «Art. 60-bis. (Misure a tutela della filiera della nautica da diporto) - 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è sostituito dal seguente: Dal 1º maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri; f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri''; - al comma 3, dopo le parole: ''con motore ausiliario'' sono inserite le seguenti: ''il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5''; - al comma 4, le parole: '', nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio'' sono soppresse; - al comma 5-bis, dopo le parole ''dell'atto'' sono inserite le seguenti: '', ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione''; - al comma 7, al primo periodo, la parola: ''finanziaria'' è sostituita dalle seguenti: ''anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.'' Fonte: www.giornaledellavela.com

mercoledì 1 febbraio 2012

Il naufragio della Concordia ed i doveri del Comandante

Ormai quotidianamente siamo aggiornati sui risvolti della sciagura e sull'andamento del processo al comandante Schettino. Sarà la magistratura a stabilire le responsabilità dei vari attori di questa tragedia, ma alcune considerazioni e parallelismi nascono spontanei.
Riportiamo, per cominciare, alcuni articoli del Codice della Navigazione (DL 153 del 26/05/2004)

Art. 274 - Responsabilità dell’armatore

L’armatore è responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Tuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Art. 297 - Doveri del comandante prima della partenza

Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.
Art. 298 - Comando della nave in navigazione

Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all’entrata e all’uscita dei porti, dei canali, dei Fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.
Art. 303 - Abbandono della nave in pericolo

Il comandante non può ordinare l’abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell’equipaggio.
Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.
Art. 313 - Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio

In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l’errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.

Dalle informazioni che circolano, sembra appurato l'errore di manovra e la successiva perdita di controllo da parte del comandante, il quale aggrava la sua posizione abbandonando la nave prima che siano stati messi in salvo tutti i passeggeri e membri dell'equpaggio.
Fermo restando che il verdetto finale sarà emesso dalla magistratura, non è possibile esimersi dal notare come il comandante, che è la massima autorità a bordo, non sia stato in grado di assumere a pieno le proprie responsabilità nel momento dell'emergenza, privilegiando le innumerevoli telefonate con i manager della compagnia armatrice.
Il tempo trascorso a telefono senza che le operazioni di evacuazione fossero almeno predisposte si è rivelato fatale e causa delle vittime del disastro. E' vero infatti che sono state tratte in salvo più di 4000 persone, ma probabilmente si sarebbero potuti salvare tutti, se solo non si fosse  lasciato trascorrere del tempo inutilmente, lasciando passeggeri e membri dell'equipaggio in balia di se stessi.
Il mare non perdone e l'incapacità decisionale emerge in tutta la sua tragicità. Incapacità che quotidianamente si riscontra in diversi tessuti sociali, ove però le conseguenze sono subdole e non così evidenti, seppur gravi.
L'uomo, soprattutto quando si trova in posizioni di comando, deve essere responsabile delle proprie azioni e deve avere la lucidità sufficiente a gestire tutte le situazioni di emergenza, anche le più critiche. In mancanza di queste doti, che emergevano naturali in uomini e marinai del passato, è meglio dedicarsi ad altro. Si eviterà di fare danni irreparabili.

mercoledì 21 dicembre 2011

Aggiornamenti sulla finanziaria 2012 e la nautica da diporto in Italia

Aggiornamento al 05/01/2012


Nella Gazzetta Ufficiale n°300 del 27-12-2011, supplemento ordinario n°276 è stato pubblicato il testo del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.».
In altri termini si tratta del provvedimento noto come “Decreto salva Italia”, nel quale sono state recepite le osservazioni generate dal confronto con le Camere.
Per quanto riguarda il settore nautico, all'art. 16 è stato inserito il comma 15 ter, che ripristina i coefficienti di abbattimento dell'imposta per vetustà del bene.
Non è chiaro al comma 3 se l'abbattimento del 50% dell'imposta è valido per tutte le unità a vela con motore ausiliario o solo per quelle utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia.
Il termine “nonchè” lascerebbe intendere che l'abbattimento dell'imposta èvalido per tutte le unità a vela con motore ausiliario, ma le interpretazioni legali al riguardo sono discordanti.
Le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta, che è calcolata a partire dal 1° maggio 2012, nonchè le modalità di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto e delle informazioni necessarie alle attività di controllo sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Ci auguriamo che tale provvedimento faccia chiarezza anche in merito all'abbattimento dell'imposta di cui al comma 3.

Di seguito il testo integrale, coordinato, dell'art. 16 del DL 6-12-2011

Art. 16. Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».
2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate: a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri; e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, nonche' alle unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 e' esibita dal comandante dell'unita' da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali: a) velivoli con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso; c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita' inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.
15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.







Aggiornamento al 21/12/2011

Corre voce che sia stato concesso qualche alleggerimento alla tassa sulle imbarcazioni da diporto, reinserendo il coefficiente dfi vetustà. La riduzione di gettito sarebbe stata compensata da un aumento della tassa sui tabacchi.
Credo che per avere certezze occorrerà aspettare il testo definitivo ed ufficiale del decreto, ma per ora sembra un piccolo passo avanti .... anche se gli effetti negativi sul mercato nautico rimarranno immutati.

mercoledì 7 dicembre 2011

LA FINANZIARIA ED IL MONDO DELLA NAUTICA

L'art. 16 del testo della finanziaria 2012 riporta le disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei.
Il comma 2 riguarda le imbarcazioni ed al comma 3 si introduce una riduzione del 50% per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario.
Sembrano "spariti" i coefficienti di abbattimento per la vetustà delle imbarcazioni.
In buona sostanza una "batosta" per il settore nautico, già sfiancato dalla crisi.

Di seguito il testo.

Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a
quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle
informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta
elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal
comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di
carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in
mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.
Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice
della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario,
acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità
alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.
15. L’imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto.
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