mercoledì 21 dicembre 2011

Aggiornamenti sulla finanziaria 2012 e la nautica da diporto in Italia

Aggiornamento al 05/01/2012


Nella Gazzetta Ufficiale n°300 del 27-12-2011, supplemento ordinario n°276 è stato pubblicato il testo del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.».
In altri termini si tratta del provvedimento noto come “Decreto salva Italia”, nel quale sono state recepite le osservazioni generate dal confronto con le Camere.
Per quanto riguarda il settore nautico, all'art. 16 è stato inserito il comma 15 ter, che ripristina i coefficienti di abbattimento dell'imposta per vetustà del bene.
Non è chiaro al comma 3 se l'abbattimento del 50% dell'imposta è valido per tutte le unità a vela con motore ausiliario o solo per quelle utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia.
Il termine “nonchè” lascerebbe intendere che l'abbattimento dell'imposta èvalido per tutte le unità a vela con motore ausiliario, ma le interpretazioni legali al riguardo sono discordanti.
Le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta, che è calcolata a partire dal 1° maggio 2012, nonchè le modalità di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto e delle informazioni necessarie alle attività di controllo sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Ci auguriamo che tale provvedimento faccia chiarezza anche in merito all'abbattimento dell'imposta di cui al comma 3.

Di seguito il testo integrale, coordinato, dell'art. 16 del DL 6-12-2011

Art. 16. Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».
2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate: a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri; e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, nonche' alle unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 e' esibita dal comandante dell'unita' da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali: a) velivoli con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso; c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita' inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.
15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.







Aggiornamento al 21/12/2011

Corre voce che sia stato concesso qualche alleggerimento alla tassa sulle imbarcazioni da diporto, reinserendo il coefficiente dfi vetustà. La riduzione di gettito sarebbe stata compensata da un aumento della tassa sui tabacchi.
Credo che per avere certezze occorrerà aspettare il testo definitivo ed ufficiale del decreto, ma per ora sembra un piccolo passo avanti .... anche se gli effetti negativi sul mercato nautico rimarranno immutati.

mercoledì 7 dicembre 2011

LA FINANZIARIA ED IL MONDO DELLA NAUTICA

L'art. 16 del testo della finanziaria 2012 riporta le disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei.
Il comma 2 riguarda le imbarcazioni ed al comma 3 si introduce una riduzione del 50% per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario.
Sembrano "spariti" i coefficienti di abbattimento per la vetustà delle imbarcazioni.
In buona sostanza una "batosta" per il settore nautico, già sfiancato dalla crisi.

Di seguito il testo.

Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a
quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle
informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta
elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal
comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di
carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in
mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.
Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice
della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario,
acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità
alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.
15. L’imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto.

martedì 29 novembre 2011

Piccola manutenzione invernale

Si avvicina il Natale.
Molte barche sono alate in cantiere, in attesa di essere rimesse in acqua per le prossime navigazioni.
Sfruttiamo l’occasione per qualche controllo. La check list che segue può essere di aiuto.
1. Verificare tutte le prese a mare e lubrificare con CRC dall’esterno. Aprire e chiudere ciascuna presa a mare per 3-4 volte dopo la lubrificazione.
2. Filare l’ancora e posizionarla a terra su un pallet, svolgendo tutta la catena e la cima.
3. Lavare ancora cima, catena ed il relativo gavone con abbondante acqua dolce;
4. Verificare lo stato di usura della catena, l’accoppiamento ancora-catena e catena-cima ed il grillo di aggancio al gavone.
5. Sbarcare il tender a lavarlo con abbondante acqua dolce (se non è già stato fatto alla fine dell’estate);
6. Sbarcare il motore del tender e farlo girare in acqua dolce per almeno 20-30 minuti (se non è già stato fatto alla fine dell’estate).
7. Smontare e sbarcare le vele avendo cura di lavarle con abbondante acqua dolce e piegarle opportunamente, una volta asciugate.
8. Verificare lo stato di usura di tutte le cime e lavarle con abbondante acqua dolce.
9. Lubrificare tutti i bozzelli con vaselina a spruzzo.
10. Lubrificare i winches con grasso secco a spruzzo.
11. Con l’ausilio del personale di cantiere, far girare l’entrobordo con acqua dolce e prepararlo per la pausa invernale.
12. Verificare lo stato di usura delle cinghie e della girante della pompa dell’acqua di raffreddamento dell’entrobordo e sostituire, all’occorrenza.
13. Pulire il wc da eventuali incrostazioni e lubrificare la pompa con olio di vaselina.

Non è male controllare le date di scadenza dei documenti di bordo e della zattera. Eventuali rinnovi e revisioni possono essere anticipati nel periodo invernale.

Buon Vento!

domenica 21 agosto 2011

Giro dell'Elba in 3 giorni

Partenza il 17 agosto con destinazione La Biodola. Ancoraggio e bagnetto dolcemente cullati dalle onde. Alle 7pm siamo nel porto di Marciana Marina dove passiamo la notte alla boa.
Il 18 si parte per Marina di Campo. Doppiamo Punta Fetovaia e ci troviamo un magnifico angoletto in rada, dove ci tuffiamo e passiamo la notte. Il mare è liscio come l'olio e sembra di stare in porto, ma le luci ed i rumori arrivano lontani ed ovattati e lo spettacolo notturno è entusiasmante.
La cosa più bella di una notte trascorsa serenamente all'ancora è il risveggio, seguito immediatamente da un tuffo nell'acqua trasparente e calma.
La mattina scorre tranquilla tra trasbordi in tender alla vicina spiaggia (un incanto!) e tuffi dalla barca. Partenza ad ora di pranzo con rotta Porto Azzurro e poi Salivoli.
Tre giorni meravigliosi, trascorsi in ottima compagnia, che ci porteremo nel cuore per tutto l'inverno.
Buon Vento!

lunedì 15 agosto 2011

BUON FERRAGOSTO

La notte è serena ed illuminata da una meravigliosa luna piena.
Una passeggiata lungo il molo e poi in coperta a godere qualche momento di serenità, pregustando il piacere di una notte da trascorrere nel ventre del proprio giscio, cullati e coccolati da una piacevole risacca.
Il mattino dopo, anche se il cielo è coperto e cade qualche goccia, il porto si sveglia e prende vita. E' comunque una magnifica giornata.
BUON FERRAGOSTO!

venerdì 5 agosto 2011

Riflessioni

Quando vado per mare mi rendo conto della grandezza della natura. Quando torno alla realtà quotidiana mi rendo conto della bassezza dell'uomo.
Ormai l'ignoranza regna sovrana e sempre più spesso si scambia la cattiva educazione per "potere".
Per fortuna esistono ancora piccole "isole umane" dove è possibile rifugiarsi e trovare individui corretti, onesti ed educati, che deicano la loro vita al prossimo, lavorando per il bene della collettività, senza pensare mai al proprio tornaconto.
Io sono fortemente convinto che la situazione può cambiare, perchè dipende solo da ciascuno di noi. E' solo questione di atteggiamento mentale. Non staremmo tutti meglio in un mondo dove ciascuno pensa prima agli altri e poi a se stesso? In un mondo dove al posto della furbizia c'è onestà ed al posto dell'arroganza, gentilezza?
Se l'uomo fosse come il mare sarebbe onesto e temibile. Si avrebbe la certezza di avere di fronte un avversario corretto. Sarebbe degno di rispetto!

martedì 2 agosto 2011

Obiettivo raggiunto!

Dopo l’acquazzone di mercoledì le previsioni danno due giorni di finestra, con mare quasi calmo e vento a 4-5 nodi.
Si parte da Riva di Traiano per la seconda tappa, fino a Cala Galera. C’è un’onda lunga da sud che ci accompagna al giardinetto.
Al traverso di Montalto di Castro si alza vento a 10-15 nodi, che rinforza a 20, con punte di 25, a circa 6 miglia dall’Argentario. E’ l’effetto dell’orografia del terreno.
Insieme al vento compaiono tre sistemi d’onda, ripida e fastidiosa, che ci attaccano da dritta, da sinistra e da prua. Praticamente impossibile non sbattere.
Svanito l’effetto dell’orografia, a circa 2 miglia dalla costa, il vento si ristabilizza intorno ai 15 nodi e l’onda svanisce. Entrati in porto ed ormeggiati ci rilassiamo in previsione della terza ed ultima tappa.
Il vento soffia costante tutta la notte e la mattina di venerdì ci mettiamo in rotta verso Salivoli con una previsione locale di vento fisso a 20 nodi, dritto di prua, per l’intero tragitto.
Finché siamo ridossati e protetti dall’Argentario la navigazione è un vero piacere, ma appena passato il promontorio le previsioni sono confermate. Il vento è costante e l’anemometro oscilla tra i 18 ed i 21 nodi. Per fortuna l’onda, sebbene presente e ripida, arriva da una sola direzione ed è possibile affrontarla al mascone, senza troppi sbattimenti.
A nord delle Formiche di Grosseto nuovo rinforzo del vento che, in vista di Punta Ala, viene nuovamente amplificato dall’orografia del terreno fino a raggiungere punte di 26 nodi. L’onda si alza e diventa più cattiva, regalandoci qualche impennata ed una serie di docce. All’arrivo saremo delle statue di sale.
Tutto si placa una volta superato il capo di Punta Ala ed il resto della traversata procede tranquillamente.
Alle 20.20, con un ritardo di circa 40 minuti rispetto alle previsioni con tempo buono, siamo a destinazione e ci godiamo il meritato riposo.
Ora Bappa dondola in porto, in attesa di riprendere il largo.

mercoledì 27 luglio 2011

Trasferimento turbolento

Quest' anno il tempo non vuole stabilizzarsi.
Dopo alcuni giorni di caldo eccessivo sono iniziate le perturbazioni. Le temperature hanno cominciato ad oscillare e il maestrale continua a darsi il cambio con il libeccio, alternando burrasche a rovesci e temporali.
Dopo un anno di attesa è arrivato il momento di portare Bappa nel luogo delle vacanze. Un trasferimento in tutta calma, con brevi tappe per dare il tempo alle mie donne di riprendersi.
Purtroppo non tutte le ciambelle vengono col buco e quindi: burrasca forte, con punte forza 8 in aumento, da sabato a lunedì; martedì si scappa per la prima tappa con mare mosso, ma niente di chè e mercoledì nuovamente bloccati in porto con pioggia a dirotto, lampi e tuoni.
Vediamo cosa ci riserva il resto della settimana.
..... Intanto il popolo dei marinai passa il tempo rintanato nei propri gusci a fare piccola manutenzione. Anche noi ci siamo riparati il wc, che dopo un anno di inoperosità non voleva saperne di caricare acqua.

domenica 15 maggio 2011

Novità sulla pesca sportiva

Tempo d'estate. Si pensa già alla crociera estiva ed alla lenza che fileremo lungo la via per le vacanze, nella speranza che la cena abbocchi.
A partire dal 2 maggio è scattato l'obbligo di registrazione per i pescatori dediti alla pesca sportiva, ovvero chiunque usi canne da pesca, lenze a mano, fucili, fiocine, ecc... Sono quindi incluse anche le pescatine sporadiche dei velisti in trasferimento.
L'obbligo è stato introdotto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed ha il fine di censire il popolo dei pescatori, per valutarne la compatibilità ambientale.
Per tutte le informazioni ed i dettagli relativi alla registrazione, visitate il sito: www.politicheagricole.it
Buon vento!

venerdì 22 aprile 2011

BUONA PASQUA

AUGURI DI BUONA PASQUA a tutti coloro che amano il mare e rispettano la natura. Ai marinai che il mare lo vovono e lo temono ogni giorno. A chi ha il privilegio di immergersi per ammirare le meraviglie del mondo sommerso. A chi anima le banchine dei porti anche solo per respirare l'aria di mare e vivere l'atmosfera unica di queste piccole, grandi comunità.
BUONA PASQUA.

giovedì 17 marzo 2011

domenica 27 febbraio 2011

Riflessioni d'inverno

D'inverno il marinaio guarda il mare. Se è in tempesta è ancor più bello. Lancia lo sguardo oltre l'orizzonte e pensa. Pensa a quando riprenderà il largo per nuove mete e nuove avventure. Ed in quel momento si sente libero, come quando cavalca le onde e mette a punto le vele. Quando scruta il cielo per definire la propria posizione e verificare la rotta. La libertà. Quella meravigliosa condizione metale, grazie alla quale il marinaio acquista forza e consapevolezza del suo essere e del mondo che lo circonda, imparando ad amarlo e rispettarlo.

sabato 12 febbraio 2011

Assicurazioni .... simpatiche

Oggi voglio raccontarvi di una cosa che mi è accaduta e di cui ancora rido.
Ho stipulato una polizza assicurativa per proteggere me e la mia famiglia da eventuali danni arrecati a terzi da noi o da mezzi/oggetti di nostra proprietà. ... Non si sà mai.
Leggendo i dettagli del contratto ho scoperto di essere assicurato anche per la navigazione da diporto in internet! Avete letto bene. Nel contratto c'è scritto proprio: "navigazione da diporto in internet".
Probabilmente sono io che sono un po' vecchio e non riesco a capire, ma come faccio a navigare in internet per diporto? Scherzi delle nuove tecnologie!!!!

sabato 22 gennaio 2011

Una bella frase

Ho letto una frase che mi è piaciuta molto e voglio riproporvela.

"... a differenza di quelle affrontate nella vita quotidiana, la burrasca presa in mare lascia un senso di appagamento e di completezza ...".

Fermiamoci un momento a riflettere.

Buon vento.


Tratto dall'articolo di un lettore di una rivista di settore. Lo ringrazio per lo spunto di riflessione.

sabato 1 gennaio 2011

AUGURI

Auguri per un 2011 a "gonfie vele" a tutti gli appassionati del mare e della natura.
Buon vento!
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